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| 24 Ottobre 2008 |
| Chiarimenti bando per l’incarico professionale per la redazione del “Piano di riassetto della mobilitŕ sostenibile in Costiera Amalfitana |
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Da richieste pervenute si rendono noti i seguenti chiarimenti:
• ai sensi della normativa cogente non č ammesso il subappalto;
• Ai sensi dell’articolo 20 comma 2 della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 č vietato l’avvalimento per cui gli esperti richiesti dal bando di gara, se raggruppati o consorziati, devono possedere i requisiti richiesti nella misura minima del 10% ovvero possono essere “consulenti” del raggruppamento temporaneo purché tutti i requisiti richiesti siano soddisfatti dai raggruppati.
• Ai sensi dell’articolo 20 comma 2 della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 č vietato l’avvalimento per cui gli esperti richiesti dal bando di gara, se raggruppati o consorziati, devono possedere i requisiti richiesti nella misura minima del 10% ovvero possono essere “consulenti” del raggruppamento temporaneo purché tutti i requisiti richiesti siano soddisfatti dai raggruppati;
• la figura professionale di ingegnere geotecnico puň essere ricoperta da un ingegnere civile con ampia e comprovata esperienza nel campo di opere di geotecnica;
• per “Programmi complessi” e/o “programmi di riqualificazione urbana e territoriale” č da intendersi qualsiasi piano o programma di scala urbana ed extraurbana che includa processi partecipativi e di concertazione tesi anche alla riqualificazione architettonica o urbanistica di tessuti urbani anche derivanti da specifiche fattispecie di legge. All’atto della presentazione della dimostrazione delle capacitŕ tecnico-professionali richieste dal bando di gara č obbligatoria la non sovrapposizione di interventi per i singoli requisiti;
• Aver redatto o espletato un incarico completo di progettazione di programmi complessi fondati sui principi della concertazione e della pianificazione partecipata per un ente pubblico equivale al requisito di “assistenza tecnica” prevista dal bando di gara;
• il gruppo di lavoro indicato nell’articolo 18 del bando di gara deve soddisfare le unitŕ minime stimate (art.17), pertanto laddove un requisito č soddisfatto da un ingegnere l’altro deve essere obbligatoriamente un architetto e viceversa. |
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