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L'ente

Statuto
Approvato dal Consiglio Generale con deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2006

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Denominazione, natura giuridica e sede
  1. La Comunità Montana "Penisola Amalfitana", ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 15 aprile 1998, n. 6, è costituita dai seguenti Comuni: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Sant' Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare.
  2. Ha sede nel Comune di Tramonti.
  3. E' Ente Locale, costituito da Comuni montani e parzialmente montani, ai sensi del 1° comma dell'art. 27 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
  4. Ha autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali, con personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi del 1° comma dell'art. 4 della legge 3.12.71, n. 1102.
  5. 5. E' disciplinata dai principi fissati dalla Costituzione Italiana, dalle leggi generali della Repubblica con particolare riguardo alle leggi 3.12.71, n. 1102 e 23.3.1981, n. 93; alla legge 31.1.1994, n. 97; agli artt. 27, 28 e 29 del D. Lgs. 267/2000 e sue modificazioni ed integrazioni; dalla legge regionale 15.4.1998, n. 6 e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2
Segni distintivi
  1. La Comunità Montana ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone.
  2. Il regolamento, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni, operanti nel territorio della Comunità Montana e le relative modalità.

Art. 3
Funzioni
  1. La Comunità Montana:
    - adotta la programmazione come metodo democratico di governo;
    - assicura la trasparenza dell'attività amministrativa informata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità;
    - garantisce un uso sociale del patrimonio montano;
    - sottopone a valutazione di compatibilità sociale ed ambientale il proprio operato;
    - verifica lo stato del territorio e della comunità al fine di favorirne il corretto equilibrio e sviluppo e per prevenire forme di degrado e di disgregazione.
  2. Nell'ambito degli obiettivi indicati dalla programmazione regionale, promuove, coordina ed indirizza l'attività degli Enti pubblici operanti sul territorio al fine di un corretto e razionale uso delle risorse e ne orienta gli interventi in direzione di un ordinato processo di sviluppo delle comunità locali, nel rispetto delle vocazioni naturali del territorio.
  3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia.
  4. Sulla base di programmi svolge un'azione amministrativa in collaborazione con i Comuni promuovendo, coordinando, nonché realizzando opere di rilevante interesse.
  5. Esercita le funzioni attribuite dalla legge ed attua gli interventi speciali per la montagna, stabiliti dalla U.E., dalle leggi statali e dalle leggi regionali.
  6. Per il raggiungimento delle sue finalità la Comunità Montana adotta il piano pluriennale, quale unitario strumento di programmazione delle opere ed interventi, che intende realizzare nell'esercizio di compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate ed individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, in raccordo anche con gli interventi speciali realizzabili in base a leggi statali, regionali o a normative della Unione Europea, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
  7. La Comunità Montana approva annualmente i programmi operativi previsti dall'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e li trasmette alla Regione per gli adempimenti di cui alla L.R. 27.4.1998, n. 6.
  8. Per l'esecuzione del piano la Comunità Montana promuove la stipula con gli enti interessati di accordi di programma che dovranno prevedere tempi e modi di realizzazione delle opere e degli interventi, definendo, altresì, le forme di partecipazione finanziaria.
  9. Il piano pluriennale ed i relativi programmi di esecuzione vengono finanziati con i fondi previsti dalla Legge 23 marzo 1981, n. 93, con il fondo per la montagna, di cui alla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e da Leggi speciali, con il concorso dell'U.E., della Regione, della Provincia, dei Comuni membri, da altre fonti di finanziamento, nonché con mutui appositamente contratti in base alla vigente legislazione.
  10. Promuove, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento, che richiedono, per la completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso. Per la disciplina di tale accordo si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 34 del D. Lgs. 267/2000.
  11. Concorre, ove richiesto e nei limiti delle leggi in vigore, alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
  12. 12. Adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il suo aggiornamento, nei termini e modi previsti dall'art. 9, commi 4, 5 e 6 della L.R. 6/98, secondo le procedure previste dalla legge regionale 1.9.94, n. 31, per realizzare, in particolare, la tutela dell'ambiente e le finalità indicate dall'art. 7 della Legge 31.1.94, n. 97 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto della normativa vigente per le aree protette, ai sensi della legge 6.12.1991, n. 394.
  13. 13. Organizza l'esercizio associato di funzioni proprie e partecipa alla gestione associata di servizi, alla realizzazione di strutture ed opere pubbliche nei diversi settori di competenza, così come previsto dalla Legge 97/94. A tal fine, i Consigli Comunali approvano un disciplinare tipo, elaborato dalla Comunità Montana, d'intesa con gli stessi Comuni, il quale dovrà stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie fra i Comuni e la Comunità Montana.
  14. Provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, in attuazione della Legge 15.3.1997, n. 59.
  15. Assicura, altresì, le funzioni eventualmente delegate da parte della Provincia o dei Comuni singoli o associati e concernenti:
    a) l'elaborazione di progetti di sviluppo sovracomunali;
    b) gestione di servizi sovracomunali o comunali associati;
    c) pianificazione urbanistica.
    La spesa necessaria ed integrale per l'esercizio delle funzioni delegate sarà garantita, così come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
  16. Promuove, nell'ambito del suo territorio e d'intesa con i Comuni ed altri Enti interessati, la gestione del patrimonio forestale, mediante apposite convenzioni tra i proprietari, con il godimento dei benefici, di cui al 1° comma dell'art. 9 della Legge 97/94.
  17. Promuove la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata.
  18. Attua interventi, su attribuzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell'Ambiente e della Regione, di forestazione o di agricoltura ecocompatibile nell'ambito del piano nazionale.
  19. Individua idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuove in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario, ai sensi degli articoli 71 e seguenti del R.D. 13.2.33, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle Regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi.
  20. Alla Comunità Montana può anche essere delegata dalla Regione, dalla Provincia o dai Comuni, la gestione del relativo demanio forestale.
  21. Alla Comunità Montana possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine la Comunità Montana può beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, con finalità di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.
  22. Promuove la partecipazione delle popolazioni, delle Organizzazioni di categoria, delle Associazioni e degli Enti del comprensorio.
  23. La Comunità Montana promuove, programma ed attua politiche a favore del territorio, favorendo iniziative dei cittadini singoli e associati e l'occupazione delle popolazioni nello svolgimento di attività eco-compatibili nella difesa del suolo, in agricoltura, nel turismo rurale e montano e nell'ambiente sulla base del principio di sussidiarietà e incentivando a tal fine la diffusione dell'associazionismo e del volontariato.
  24. Può, a norma dell'art.6 - comma 2° - della Legge 3.12.71, n. 1102, delegare agli altri Enti, di volta in volta, la realizzazione di opere e di interventi attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.
  25. Concorre, per quanto di rispettiva competenza, alla programmazione, promozione di iniziative ed anche alla esecuzione di interventi speciali a favore della montagna con azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo, mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni possono riguardare i seguenti profili:
    a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;
    b) economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse;
    c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;
    d) culturale e delle tradizioni locali.
  26. Promuove, al fine di consentire la crescita del comprensorio, lo scambio di esperienze professionali, economiche, sociali, culturali, con altre realtà;
  27. Valorizza il patrimonio storico-artistico dei centri storici e delle tradizioni economico-culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.

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