
COSTA d'AMALFI
Patrimonio Mondiale
UNESCO |
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L'ente Statuto
Approvato dal Consiglio Generale
con deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2006
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Denominazione, natura giuridica e sede
- La Comunità Montana "Penisola Amalfitana",
ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 15 aprile 1998,
n. 6, è costituita dai seguenti Comuni: Amalfi, Atrani,
Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori,
Positano, Praiano, Ravello, Sant' Egidio del Monte Albino,
Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare.
- Ha sede nel Comune di Tramonti.
- E' Ente Locale, costituito da Comuni montani e parzialmente
montani, ai sensi del 1° comma dell'art. 27 del D. Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- Ha autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali
e regionali, con personalità giuridica di diritto
pubblico, ai sensi del 1° comma dell'art. 4 della legge
3.12.71, n. 1102.
5. E' disciplinata dai principi fissati dalla Costituzione
Italiana, dalle leggi generali della Repubblica con particolare
riguardo alle leggi 3.12.71, n. 1102 e 23.3.1981, n. 93;
alla legge 31.1.1994, n. 97; agli artt. 27, 28 e 29 del
D. Lgs. 267/2000 e sue modificazioni ed integrazioni; dalla
legge regionale 15.4.1998, n. 6 e dalle norme del presente
Statuto.
Art. 2
Segni distintivi
- La Comunità Montana ha un proprio stemma ed un
proprio gonfalone.
- Il regolamento, da approvare entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente Statuto, disciplina l'uso dello stemma
e del gonfalone, nonché i casi di concessione in
uso dello stemma ad Enti od Associazioni, operanti nel territorio
della Comunità Montana e le relative modalità.
Art. 3
Funzioni
- La Comunità Montana:
- adotta la programmazione come metodo democratico di governo;
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa
informata a criteri di economicità, efficienza, efficacia
e pubblicità;
- garantisce un uso sociale del patrimonio montano;
- sottopone a valutazione di compatibilità sociale
ed ambientale il proprio operato;
- verifica lo stato del territorio e della comunità
al fine di favorirne il corretto equilibrio e sviluppo e
per prevenire forme di degrado e di disgregazione.
- Nell'ambito degli obiettivi indicati dalla programmazione
regionale, promuove, coordina ed indirizza l'attività
degli Enti pubblici operanti sul territorio al fine di un
corretto e razionale uso delle risorse e ne orienta gli
interventi in direzione di un ordinato processo di sviluppo
delle comunità locali, nel rispetto delle vocazioni
naturali del territorio.
- Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti
nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della
Provincia.
- Sulla base di programmi svolge un'azione amministrativa
in collaborazione con i Comuni promuovendo, coordinando,
nonché realizzando opere di rilevante interesse.
- Esercita le funzioni attribuite dalla legge ed attua
gli interventi speciali per la montagna, stabiliti dalla
U.E., dalle leggi statali e dalle leggi regionali.
- Per il raggiungimento delle sue finalità la Comunità
Montana adotta il piano pluriennale, quale unitario strumento
di programmazione delle opere ed interventi, che intende
realizzare nell'esercizio di compiti istituzionali, delle
funzioni attribuite e di quelle delegate ed individua gli
strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo
socio-economico, in raccordo anche con gli interventi speciali
realizzabili in base a leggi statali, regionali o a normative
della Unione Europea, che possono concorrere alla realizzazione
dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
- La Comunità Montana approva annualmente i programmi
operativi previsti dall'articolo 28, comma 3, del D. Lgs.
267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e li trasmette
alla Regione per gli adempimenti di cui alla L.R. 27.4.1998,
n. 6.
- Per l'esecuzione del piano la Comunità Montana
promuove la stipula con gli enti interessati di accordi
di programma che dovranno prevedere tempi e modi di realizzazione
delle opere e degli interventi, definendo, altresì,
le forme di partecipazione finanziaria.
- Il piano pluriennale ed i relativi programmi di esecuzione
vengono finanziati con i fondi previsti dalla Legge 23 marzo
1981, n. 93, con il fondo per la montagna, di cui alla Legge
31 gennaio 1994, n. 97 e da Leggi speciali, con il concorso
dell'U.E., della Regione, della Provincia, dei Comuni
membri, da altre fonti di finanziamento, nonché con
mutui appositamente contratti in base alla vigente legislazione.
- Promuove, per la definizione e l'attuazione di opere,
di interventi o di programmi d'intervento, che richiedono,
per la completa realizzazione l'azione integrata e coordinata
di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali
e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più
tra i soggetti predetti, la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o più soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni
e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento
ed ogni altro adempimento connesso. Per la disciplina di
tale accordo si applicheranno le disposizioni di cui all'art.
34 del D. Lgs. 267/2000.
- Concorre, ove richiesto e nei limiti delle leggi in vigore,
alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
-
12. Adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico
ed il suo aggiornamento, nei termini e modi previsti dall'art.
9, commi 4, 5 e 6 della L.R. 6/98, secondo le procedure previste
dalla legge regionale 1.9.94, n. 31, per realizzare, in particolare,
la tutela dell'ambiente e le finalità indicate dall'art.
7 della Legge 31.1.94, n. 97 e successive modificazioni ed integrazioni,
tenendo conto della normativa vigente per le aree protette,
ai sensi della legge 6.12.1991, n. 394.
-
13. Organizza l'esercizio associato di funzioni proprie e partecipa
alla gestione associata di servizi, alla realizzazione di strutture
ed opere pubbliche nei diversi settori di competenza, così
come previsto dalla Legge 97/94. A tal fine, i Consigli Comunali
approvano un disciplinare tipo, elaborato dalla Comunità
Montana, d'intesa con gli stessi Comuni, il quale dovrà
stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti
finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie fra i Comuni
e la Comunità Montana.
- Provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
conferiti dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali,
in attuazione della Legge 15.3.1997, n. 59.
- Assicura, altresì, le funzioni eventualmente delegate
da parte della Provincia o dei Comuni singoli o associati
e concernenti:
a) l'elaborazione di progetti di sviluppo sovracomunali;
b) gestione di servizi sovracomunali o comunali associati;
c) pianificazione urbanistica.
La spesa necessaria ed integrale per l'esercizio delle
funzioni delegate sarà garantita, così come previsto
dal D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
- Promuove, nell'ambito del suo territorio e d'intesa con
i Comuni ed altri Enti interessati, la gestione del patrimonio
forestale, mediante apposite convenzioni tra i proprietari,
con il godimento dei benefici, di cui al 1° comma dell'art.
9 della Legge 97/94.
- Promuove la costituzione di consorzi forestali, anche
in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di
almeno i tre quarti della superficie interessata.
- Attua interventi, su attribuzione del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, del Ministero
dell'Ambiente e della Regione, di forestazione o di
agricoltura ecocompatibile nell'ambito del piano nazionale.
- Individua idonei ambiti territoriali per la razionale
gestione e manutenzione dei boschi e promuove in tali ambiti
la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario,
ai sensi degli articoli 71 e seguenti del R.D. 13.2.33,
n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute
idonee dalle Regioni e volte al rimboschimento, alla tutela
ed alla migliore gestione dei propri boschi.
- Alla Comunità Montana può anche essere
delegata dalla Regione, dalla Provincia o dai Comuni, la
gestione del relativo demanio forestale.
- Alla Comunità Montana possono essere affidati
con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione
del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali,
ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e
ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro
competenza. A tal fine la Comunità Montana può
beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti
dalle suddette attività, con finalità di interesse
generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.
- Promuove la partecipazione delle popolazioni, delle Organizzazioni
di categoria, delle Associazioni e degli Enti del comprensorio.
- La Comunità Montana promuove, programma ed attua
politiche a favore del territorio, favorendo iniziative
dei cittadini singoli e associati e l'occupazione delle
popolazioni nello svolgimento di attività eco-compatibili
nella difesa del suolo, in agricoltura, nel turismo rurale
e montano e nell'ambiente sulla base del principio
di sussidiarietà e incentivando a tal fine la diffusione
dell'associazionismo e del volontariato.
- Può, a norma dell'art.6 - comma 2° - della
Legge 3.12.71, n. 1102, delegare agli altri Enti, di volta
in volta, la realizzazione di opere e di interventi attinenti
alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva
competenza territoriale.
- Concorre, per quanto di rispettiva competenza, alla programmazione,
promozione di iniziative ed anche alla esecuzione di interventi
speciali a favore della montagna con azioni organiche e
coordinate dirette allo sviluppo, mediante la tutela e la
valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità
endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni possono
riguardare i seguenti profili:
a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione
delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore
naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile
delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo
sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità
locale;
b) economico, per lo sviluppo delle attività economiche
presenti sui territori montani da considerare aree depresse;
c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per
la collettività;
d) culturale e delle tradizioni locali.
- Promuove, al fine di consentire la crescita del comprensorio,
lo scambio di esperienze professionali, economiche, sociali,
culturali, con altre realtà;
- Valorizza il patrimonio storico-artistico dei centri
storici e delle tradizioni economico-culturali locali con
particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti
tipici del territorio.
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