
COSTA d'AMALFI
Patrimonio Mondiale
UNESCO |
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L'ente Statuto
Approvato dal Consiglio Generale
con deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2006
TITOLO X
Disposizioni finali
Art. 75
Albo Pretorio
- Nella sede dell'Ente, in luogo accessibile al pubblico,
è ubicato l'Albo Pretorio, per la pubblicazione degli
atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- Il Segretario Generale é responsabile della pubblicazione.
Art. 76
Approvazione dello Statuto
Modifiche
- Lo Statuto e/o le modifiche statutarie sono approvate
con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati
all'Ente.
-
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione
è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo Statuto é approvato se ottiene per due volte
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie.
-
Le modifiche o integrazioni agli articoli del presente Statuto
sono approvate con le modalità previste dalla Legge per
l'approvazione dello Statuto, attivando, se necessario, eventuali
consultazioni con i Comuni membri.
-
Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione, affisso all'Albo Pretorio della Comunità
Montana per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno
per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
Lo Statuto entra in vigore, decorsi 30 giorni dall'affissione
all'Albo Pretorio della Comunità Montana.
Art. 77
Norme transitorie e finali-
Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle
Leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia.
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Al fine di garantire il diritto costituzionalmente riconosciuto
della libertà di informazione in ogni sua accezione con
riferimento particolare alla qualificazione della stessa, sarà
inserito uno specifico Titolo nel regolamento per il funzionamento
del Consiglio Generale da adeguare entro 180 (centottanta) giorni
dall'entrata in vigore dello Statuto. Tutti gli altri
regolamenti saranno adeguati ed adottati entro il termine di
12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
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Fino alla prima elezione del Presidente del Consiglio, le
competenze del Presidente del Consiglio sono attribuite al Presidente
della Comunità Montana.
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In caso di contrasto con le norme dei regolamenti già
approvati, prevalgono le disposizioni del presente Statuto.
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