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News 29/07/2010
Avviso appalto aggiudicato

06/05/2010
APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO “CASA DEL GUSTO”

26/04/2010
Apertura offerte economiche

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L'ente

Statuto
Approvato dal Consiglio Generale con deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2006

TITOLO X
Disposizioni finali

Art. 75
Albo Pretorio
  1. Nella sede dell'Ente, in luogo accessibile al pubblico, è ubicato l'Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
  2. Il Segretario Generale é responsabile della pubblicazione.

Art. 76
Approvazione dello Statuto
Modifiche
  1. Lo Statuto e/o le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati all'Ente.
  2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto é approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
  3. Le modifiche o integrazioni agli articoli del presente Statuto sono approvate con le modalità previste dalla Legge per l'approvazione dello Statuto, attivando, se necessario, eventuali consultazioni con i Comuni membri.
  4. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio della Comunità Montana per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore, decorsi 30 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio della Comunità Montana.

Art. 77
Norme transitorie e finali
  1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia.
  2. Al fine di garantire il diritto costituzionalmente riconosciuto della libertà di informazione in ogni sua accezione con riferimento particolare alla qualificazione della stessa, sarà inserito uno specifico Titolo nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Generale da adeguare entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore dello Statuto. Tutti gli altri regolamenti saranno adeguati ed adottati entro il termine di 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
  3. Fino alla prima elezione del Presidente del Consiglio, le competenze del Presidente del Consiglio sono attribuite al Presidente della Comunità Montana.
  4. In caso di contrasto con le norme dei regolamenti già approvati, prevalgono le disposizioni del presente Statuto.

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