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L'ente

Statuto
Approvato dal Consiglio Generale con deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2006

TITOLO II
Ordinamento istituzionale

CapoI

Art. 4
Organi dell'Ente
  1. Gli organi della Comunità Montana sono :
    a) il Consiglio Generale;
    b) la Giunta Esecutiva;
    c) il Presidente;
    d) il Presidente del Consiglio Generale.

Art. 5
Consiglio Generale
Composizione, Ineleggibilità, Incompatibilità
  1. Il Consiglio Generale è composto dai rappresentanti dei Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli Comunali nel proprio seno.
  2. I Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sono rappresentati da 5 Consiglieri comunali. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono rappresentati da 3 Consiglieri comunali.
  3. Se la delimitazione territoriale della Comunità Montana è modificata con l'aggiunta e l'eliminazione di uno o più Comuni, il Consiglio Generale è conseguentemente integrato o diminuito dai rappresentanti dei Comuni aggiunti o eliminati.
  4. I rappresentanti di cui al comma 1° sono scelti come segue:
    a) tre dalla maggioranza e due dalla minoranza nei Comuni cui spettano cinque delegati;
    b) due dalla maggioranza ed uno dalla minoranza nei Comuni cui spettano tre delegati.
    - Al fine di evitare reciproche interferenze nel voto si procede con votazione separata tra i Consiglieri, eletti nelle liste che sono risultate maggioranza nelle consultazioni comunali, e tra quelli eletti nelle liste che sono risultate minoranza.
    - Per l'elezione dei rappresentanti in seno alla Comunità Montana, ciascun componente il Consiglio Comunale scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
    - Gli atti esecutivi dei Consigli comunali, relativi alla elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio Generale, sono inviati alla Comunità Montana.
  5. I Consiglieri entrano in carica all'atto della elezione da parte del Consiglio Comunale di appartenenza, purché comunicata, anche ad iniziativa degli interessati, all'Ente.
  6. Il Consiglio Generale nella prima riunione procede alla convalida degli eletti ed alle nomine statutarie.
  7. Per l'ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunitari si rinvia alla norma vigente.
  8. Sono ineleggibili, altresì, i dipendenti della Comunità Montana.
  9. Il Consiglio Generale dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data di insediamento. A tal fine viene intesa, come data di insediamento, la data del 9 luglio 1999 di pubblicazione sul B.U.R.C. dello Statuto in vigore. Entro trenta giorni dalla scadenza i Comuni membri provvedono alla sua integrale rinnovazione.
  10. I rappresentanti di ogni Comune, nominati in coincidenza con il rinnovo del Consiglio Comunale, restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Generale.
  11. Ciascun Consiglio Comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, provvede alla nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio Generale, entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio stesso.
  12. I rappresentanti in seno alla Comunità Montana, precedentemente eletti, restano in carica fino alla nomina dei nuovi eletti e continuano a svolgere le funzioni negli organi in cui sono stati eletti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli del presente Statuto.
  13. I rappresentanti, di cui al comma 1, sono sostituiti anche in seguito a dimissioni, perdita della qualità di Consigliere Comunale, morte o altre cause.
  14. In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da membro del Consiglio della Comunità Montana, i Consigli Comunali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.
  15. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale per i motivi di cui all'art. 143 del D. Lgs. 267/00, il Commissario straordinario, a tal fine designato, fa parte del Consiglio Generale in rappresentanza del Comune. In questo caso fino alla permanenza in carica del Commissario, ai fini della verifica del numero legale e per le determinazioni di qualsivoglia quorum, la rappresentanza del Comune commissariato è ridotta all'unità. Negli altri casi di scioglimento del Consiglio Comunale restano in carica i rappresentanti già designati fino alla nomina dei successori.
  16. Il Consiglio Generale esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 6
Competenze del Consiglio Generale
  1. Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo dell'Ente.
  2. Al Consiglio Generale spettano le attribuzioni e le competenze assegnate dalle leggi comunitarie, statali e regionali.
    Le deliberazioni in ordine alle competenze del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta e da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 7
Consigliere comunitario
Doveri - Responsabilità - Decadenza
  1. I Consiglieri della Comunità Montana hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Generale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti di cui fanno parte, nonché di mantenere, nei casi specificatamente previsti dalla legge, il segreto d'ufficio.
  2. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza darne motivata comunicazione al Presidente o al Segretario Generale dell'Ente, o che cessano per qualsiasi motivo dal loro mandato di Consiglieri Comunali, sono dichiarati decaduti.
  3. Tale decadenza è pronunciata dal Consiglio, su proposta del Presidente, o di ciascun Consigliere della Comunità Montana, decorso almeno il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta o dell'istanza di decadenza. Il Consigliere nei cui confronti è proposto il provvedimento di decadenza, ha il diritto di presentare per iscritto entro dieci giorni dalla notifica e/o di esporre in sede consiliare le proprie ragioni giustificative. Il provvedimento di decadenza deve essere comunicato al Sindaco del Comune cui appartiene il Consigliere decaduto, perché provveda ad attivare il Consiglio Comunale per deliberare la nuova nomina. I Consiglieri decaduti restano comunque in carica fino alla nomina dei successori.
  4. Il Consigliere della Comunità Montana è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio Generale.
  5. E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
  6. E' parimenti esente da responsabilità, conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo, il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
  7. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
  8. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla Commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

Art. 8
Diritti e poteri
  1. I Consiglieri della Comunità Montana hanno il diritto di iniziativa per tutti gli atti che rientrano nella competenza del Consiglio comunitario e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
  2. Hanno, altresì, il diritto di ottenere dagli Uffici della Comunità Montana e da quelli di Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni e Società dipendenti o collegati, tutti gli atti, i documenti e le informazioni utili all'espletamento del mandato.
  3. Il regolamento disciplina modi e forme per l'attuazione di tali diritti.
  4. Il Consiglio Generale, su proposta della Giunta Esecutiva, può conferire ai Consiglieri della Comunità Montana, incarichi speciali concernenti materie e questioni specifiche, con obbligo di riferire al Consiglio entro un certo termine e con diritto di rappresentare la Comunità Montana all'esterno nell'espletamento dell'incarico.
  5. I Consiglieri della Comunità Montana per l'esercizio del mandato hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.
  6. Ai Consiglieri è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno, se l'adunanza si protrae oltre le 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
  7. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
  8. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni consiliari, istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura, prevista per le adunanze del Consiglio, dal D.M. 4.4.2000, n. 119 ovvero dalle ulteriori norme in vigore.
  9. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal D.M. 4.4.2000, n. 119, ovvero dalle ulteriori norme in vigore, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Generale e delle commissioni consiliari permanenti.
  10. I Consiglieri della Comunità Montana, che risiedono fuori dal Comune ove ha sede dell'Ente, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Generale, delle Commissioni Consiliari Permanenti e delle altre commissioni di cui ai precedenti commi.
  11. I Consiglieri della Comunità Montana, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente del Consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti che hanno rilevanza nazionale.
  12. La Giunta Esecutiva, in conformità a quanto dispone l'art. 86, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, può deliberare di assicurare gli amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 9
Dimissioni
  1. Il Consigliere della Comunità Montana, che intende dimettersi dalla carica, deve presentare per iscritto le proprie dimissioni al Segretario del Comune di appartenenza. Dette dimissioni vanno comunicate, da parte del Comune di appartenenza, al Segretario Generale dell'Ente.
  2. Le dimissioni, presentate dal Comune di appartenenza, sono irrevocabili ed hanno efficacia dalla data della relativa sostituzione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 10
Il Consigliere Anziano
  1. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate da colui che è più anziano per età.

Art. 11
Regolamento interno
  1. Per il funzionamento degli organi istituzionali della Comunità Montana, il Consiglio Generale adegua il proprio regolamento interno, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 12
Seduta di insediamento e presidenza
  1. La convocazione del Consiglio Generale, per la seduta di insediamento, è fatta dal suo Presidente uscente, entro 10 giorni dal ricevimento degli atti dei Consigli Comunali relativi all'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio Generale. Decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 5, comma 10, del presente Statuto, il Consiglio Generale sarà convocato purché sia stato designato dai rispettivi Comuni un numero di Consiglieri pari almeno ai 2/3 di quelli assegnati.
  2. Essa è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Art. 13
Il Presidente del Consiglio Generale
  1. Il Presidente del Consiglio Generale è eletto dal Consiglio, su proposta sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, tra i Consiglieri comunitari. Ai fini dell'elezione è richiesto il voto favorevole, espresso per alzata di mano, dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non si raggiunga, la votazione è ripetuta nella stessa seduta e con le stesse modalità ed il Presidente del Consiglio è eletto se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  2. Il Presidente del Consiglio Generale, rappresentante ufficiale dell'Assemblea, la rappresenta nei confronti di altri organismi istituzionali, ne esprime gli orientamenti di carattere politico, sociale e culturale, interviene ispirandosi a criteri di imparzialità a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.
  3. Convoca il Consiglio Generale, previa intesa con il Presidente della Comunità Montana, in ordine al calendario dei lavori e all'ordine del giorno. E' facoltà della Giunta Esecutiva, per il tramite del Presidente della Comunità, integrare l'ordine del giorno del Consiglio Generale con proprî argomenti. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente del Consiglio è sostituito dal Consigliere anziano.
  4. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo; concorre, previa intesa con i singoli presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni Consiliari permanenti.
  5. Al Presidente del Consiglio Generale spettano le indennità previste per i Consiglieri comunitari e collegate a tutte le attività connesse all'espletamento del suo incarico effettivamente svolte presso la sede dell'Ente. Dette attività dovranno essere certificate dal Segretario Generale dell'Ente.

Art. 14
Sessioni e convocazioni del Consiglio
  1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e d'urgenza, di prima e seconda convocazione.
  2. Le sessioni ordinarie, convocate nei modi di cui all'articolo precedente, ogni qualvolta il Presidente del Consiglio lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia esplicita richiesta un 1/5 dei Consiglieri assegnati, possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno.
  3. La riunione deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta dei Consiglieri.
  4. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente del Consiglio nei modi suddetti e va spedita al domicilio dei singoli componenti, a mezzo raccomandata postale, o con notifica da parte del personale dipendente, all'uopo incaricato, almeno 10 giorni prima della seduta.
  5. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore, con convocazione telegrafica o a mezzo fax o mediante notifica da parte del personale dipendente, all'uopo incaricato.
  6. L'avviso di convocazione deve recare l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.
  7. La seconda convocazione potrà avere luogo non prima di tre giorni dalla prima e dovrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.
  8. Il Consiglio Generale può svolgersi in sede decentrata presso i singoli Comuni, previa deliberazione della Giunta Esecutiva, e su richiesta delle Amministrazioni Comunali, facenti parte del territorio, per discutere questioni specifiche e rilevanti delle realtà comunali.

Art. 15
Validità delle sedute consiliari
  1. Il Consiglio Generale delibera in seduta di prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, a maggioranza assoluta dei votanti, salvo diverse disposizioni di legge o dello Statuto.
  2. In seconda convocazione, per la validità della seduta, è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, salvo che la legge o lo Statuto, per la materia da trattare, non richiedano la presenza di una diversa maggioranza.
  3. La seconda convocazione, da tenersi entro i termini del precedente articolo, potrà aver luogo solo se annunciata con l'avviso di prima convocazione.
  4. La seconda convocazione, in caso di seduta deserta, sarà confermata con notifica, nei modi previsti dall'art. 14, commi 5 e 6, ai soli Consiglieri assenti almeno 24 ore prima.

Art. 16
Deposito e consultazione degli atti
  1. Gli atti relativi agli argomenti, iscritti all'ordine del giorno, sono depositati presso la Segreteria della Comunità Montana 5 giorni prima della data della seduta consiliare, completi, ove necessario, dei pareri previsti per legge.
  2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione di tali atti e dei precedenti verbali consiliari e di estrarre copia.

Art. 17
Adunanze “aperte”
  1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo e nei modi di cui all'art. 13, può convocare l'adunanza “aperta” del Consiglio Generale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari, ove fosse necessario.
  2. Tali adunanze hanno carattere eccezionale. Con i Consiglieri comunitari possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
  3. In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Generale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

Art. 18
Ammissione di funzionari e consulenti in aula
  1. Il Presidente, per esigenze istituzionali, può invitare nella sala i funzionari comunitari perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
  2. Possono essere, altresì, invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire chiarimenti e illustrazioni.

Art. 19
Consultazioni
  1. Ai lavori del Consiglio Generale possono partecipare, a tal fine invitati e senza diritto di voto, i rappresentanti di altri Enti ed Associazioni, nonché esperti di provata professionalità.

Art. 20
Deliberazioni
  1. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, fatti salvi i casi per i quali la legge o il presente Statuto prescrivano una maggioranza diversa.
  2. Le sedute del Consiglio Generale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalle leggi e dal regolamento.
  3. Le votazioni sono palesi e si esprimono per alzata di mano o per appello nominale.
  4. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano espressamente prescritte dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
  5. Le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
  6. I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21
Commissioni Consiliari Permanenti
  1. Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti:
    a) Territorio e Ambiente;
    b) Economia e Turismo;
    c) Servizi Sociali e Attività culturali.
  2. Le Commissioni Consiliari hanno il compito di esaminare preventivamente le questioni di grande importanza del Consiglio e di esprimere su di esse il loro parere obbligatorio e non vincolante.
  3. Possono, altresì, essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta o la Giunta medesima ritengono di sottoporre loro.
  4. Le Commissioni possono disporre proposte di deliberazioni e lavori preparatori per interventi in determinati settori.
  5. Le minoranze saranno rappresentate nelle Commissioni.
  6. Il regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
    a) nomina del Presidente delle Commissioni;
    b) procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi della Comunità;
    c) forme per l'espressione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
    d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
  7. Il Consiglio Generale, sulla base di sopravvenute e motivate esigenze, può istituire ulteriori Commissioni Consiliari permanenti.

Art. 22
Commissioni temporanee o speciali
  1. Il Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può costituire, nel suo seno, Commissioni temporanee o speciali su aspetti o episodi specifici dell'attività amministrativa della Comunità Montana. Alla Commissione temporanea o speciale è assegnato un termine entro il quale dovrà riferire al Consiglio, con relazione scritta.
  2. Le minoranze sono rappresentate nelle Commissioni.
  3. Il Consiglio determina, all'atto della costituzione, il numero dei componenti.


Capo II

Art. 23
Composizione della Giunta Esecutiva
  1. 1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di Assessori compreso tra sei e dieci, determinato con lo specifico atto consiliare di approvazione del Documento programmatico di cui al successivo art. 24.

Art. 24
Elezioni e requisiti
  1. Il Presidente e la Giunta Esecutiva della Comunità Montana sono eletti dal Consiglio Generale nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, nel quale oltre agli indirizzi di politica amministrativa, sia contenuto l'elenco nominativo del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori.
  2. Il Consiglio Generale eleggerà nel suo seno il Presidente, mentre alla carica di Assessori possono essere eletti cittadini, anche non Consiglieri, purché in regola con i requisiti di eleggibilità.
  3. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto a norma dell'art. 141, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, ovvero dalla normativa in vigore.
  4. Il Presidente può assegnare le deleghe agli Assessori, dandone comunicazione ai Capigruppo e al Consiglio nella prima seduta successiva.
  5. Il documento programmatico deve essere depositato presso la Segreteria della Comunità Montana, a disposizione dei Consiglieri, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza consiliare ed approvato dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  6. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Esecutiva ascendenti o discendenti, fratelli, coniugi, adottanti e adottati, affini entro il terzo grado del Presidente o di un altro componente della Giunta.

Art. 25
Dimissioni del Presidente e Assessori
Revoca, Decadenza, Integrazioni
  1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, il decesso del Presidente o le dimissioni del Presidente o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della rispettiva Giunta. In tal caso si procede ad una nuova elezione sulla base delle modalità di cui ai precedenti artt. 23 e 24, entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni o dal verificarsi del fatto, su convocazione effettuata nei modi di cui all'art. 14.
  2. La Giunta rimane in carica fino alle elezioni del nuovo esecutivo e le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
  3. Le dimissioni sono presentate per iscritto al Segretario Generale, che ne dispone l'acquisizione al protocollo, dandone immediata comunicazione a ciascun Consigliere.
  4. Le dimissioni del Presidente e degli Assessori diventano irrevocabili, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione.
  5. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Giunta comporta la decadenza dell'Assessore, che viene dichiarata dal Consiglio, sulla base di una proposta del Presidente o di ciascun Consigliere nel primo Consiglio utile successivo. Nella stessa seduta si procede alla sostituzione dell'Assessore decaduto.
  6. La perdita della carica di Consigliere della Comunità Montana, per i motivi di cui all'art. 7, comma 2 e dell'art. 9, comporta la decadenza da membro della Giunta. Detta decadenza è pronunciata dal Consiglio nella medesima seduta nella quale viene dichiarata la decadenza dalla carica di Consigliere, secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Statuto. Alla sostituzione dei componenti della Giunta revocati o dimissionari, nonché all'integrazione di nuovi componenti della Giunta – comunque entro il numero massimo di 10 Assessori – provvede il Consiglio, su proposta del Presidente, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Se dopo due votazioni fatte nella stessa seduta non si raggiunge la maggioranza assoluta, alla sostituzione si procede, sempre con la stessa modalità di votazione, in successive sedute, di prima convocazione, da tenersi entro 15 giorni dalla precedente.
  7. Il Presidente può proporre al Consiglio la revoca di uno o più Assessori, ovvero l'integrazione del numero di Assessori, sulla base di una richiesta motivata che contenga altresì l'indicazione dei sostituti.
  8. Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 26
Responsabilità della Giunta e sfiducia costruttiva
  1. Il Presidente e la Giunta Esecutiva sono responsabili dell'attività svolta di fronte al Consiglio.
  2. Il voto contrario del Consiglio ad una o più proposte del Presidente o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
  3. Il Presidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia costruttiva, presentata alla Segreteria Generale e votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  4. La mozione di sfiducia costruttiva deve essere discussa e messa in votazione entro 30 giorni dalla data di presentazione.
  5. Il Consiglio Generale può votare la sfiducia proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; la proposta stessa deve contenere le nuove linee politiche, con l'indicazione del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori. La mozione è discussa e votata nel primo Consiglio utile successivo alla sua presentazione e comunque entro trenta giorni, in seduta da convocarsi appositamente.
  6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
  7. Alla sostituzione di singoli Assessori dimissionari, revocati dal Consiglio, su proposta del Presidente, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Presidente.

Art. 27
Competenza della Giunta
  1. La Giunta Esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, degli organi di decentramento, del Segretario Generale o dei dirigenti.
  2. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio curando in particolare la redazione dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo e degli schemi dei regolamenti dell'Ente.
  3. Approva il regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 28
Norme per il funzionamento della Giunta
  1. La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, nei casi previsti dalla legge.
  2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione dell'organo stesso.
  3. Per le modalità di assunzione e di verbalizzazione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, si applica il precedente art. 20.
  4. Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità di convocazione della Giunta, nonché su ogni altro aspetto dell'attività dell'organo che non sia direttamente disciplinato dallo Statuto.

Art. 29
Attribuzioni del Presidente
  1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità Montana, convoca e presiede la Giunta Esecutiva.
  2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
  3. Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa della Comunità Montana.
  4. Esercita le funzioni attribuitegli o delegategli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
  5. Coordina l'attività dei singoli Assessori.
  6. Coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici.
  7. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni.
  8. Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge 7.8.90, n. 241.
  9. Compie tutti gli altri atti che la legge gli attribuisce.

Art. 30
Indennità
  1. Le indennità di Presidente, di Vice Presidente e di Assessore, nonché le indennità di presenza alle sedute consiliari e Commissioni, sono stabilite in conformità alle norme vigenti in materia.

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