
COSTA d'AMALFI
Patrimonio Mondiale
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L'ente Statuto
Approvato dal Consiglio Generale
con deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2006
TITOLO II
Ordinamento istituzionale
CapoI
Art. 4
Organi dell'Ente
- Gli organi della Comunità Montana sono :
a) il Consiglio Generale;
b) la Giunta Esecutiva;
c) il Presidente;
d) il Presidente del Consiglio Generale.
Art. 5
Consiglio Generale
Composizione, Ineleggibilità, Incompatibilità
- Il Consiglio Generale è composto dai rappresentanti
dei Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli Comunali
nel proprio seno.
- I Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti
sono rappresentati da 5 Consiglieri comunali. I Comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti sono rappresentati da
3 Consiglieri comunali.
- Se la delimitazione territoriale della Comunità
Montana è modificata con l'aggiunta e l'eliminazione
di uno o più Comuni, il Consiglio Generale è
conseguentemente integrato o diminuito dai rappresentanti
dei Comuni aggiunti o eliminati.
- I rappresentanti di cui al comma 1° sono scelti come
segue:
a) tre dalla maggioranza e due dalla minoranza nei Comuni cui
spettano cinque delegati;
b) due dalla maggioranza ed uno dalla minoranza nei Comuni cui
spettano tre delegati.
- Al fine di evitare reciproche interferenze nel voto si
procede con votazione separata tra i Consiglieri, eletti
nelle liste che sono risultate maggioranza nelle consultazioni
comunali, e tra quelli eletti nelle liste che sono risultate
minoranza.
- Per l'elezione dei rappresentanti in seno alla Comunità
Montana, ciascun componente il Consiglio Comunale scrive
nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti
coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità
di voti è proclamato eletto il più anziano
di età.
- Gli atti esecutivi dei Consigli comunali, relativi alla
elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio Generale,
sono inviati alla Comunità Montana.
- I Consiglieri entrano in carica all'atto della
elezione da parte del Consiglio Comunale di appartenenza,
purché comunicata, anche ad iniziativa degli interessati,
all'Ente.
- Il Consiglio Generale nella prima riunione procede alla
convalida degli eletti ed alle nomine statutarie.
- Per l'ineleggibilità ed incompatibilità
dei Consiglieri Comunitari si rinvia alla norma vigente.
-
Sono ineleggibili, altresì, i dipendenti della Comunità
Montana.
- Il Consiglio Generale dura in carica cinque anni con
decorrenza dalla data di insediamento. A tal fine viene
intesa, come data di insediamento, la data del 9 luglio
1999 di pubblicazione sul B.U.R.C. dello Statuto in vigore.
Entro trenta giorni dalla scadenza i Comuni membri provvedono
alla sua integrale rinnovazione.
- I rappresentanti di ogni Comune, nominati in coincidenza
con il rinnovo del Consiglio Comunale, restano in carica
fino alla scadenza del Consiglio Generale.
- Ciascun Consiglio Comunale, ogni qualvolta viene rinnovato,
provvede alla nomina dei propri rappresentanti in seno al
Consiglio Generale, entro 45 giorni dall'insediamento del
Consiglio stesso.
- I rappresentanti in seno alla Comunità Montana,
precedentemente eletti, restano in carica fino alla nomina
dei nuovi eletti e continuano a svolgere le funzioni negli
organi in cui sono stati eletti, fatto salvo quanto previsto
dai successivi articoli del presente Statuto.
- I rappresentanti, di cui al comma 1, sono sostituiti
anche in seguito a dimissioni, perdita della qualità
di Consigliere Comunale, morte o altre cause.
- In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre
cause di cessazione da membro del Consiglio della Comunità
Montana, i Consigli Comunali provvedono alle relative sostituzioni
nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della
vacanza.
- In caso di scioglimento del Consiglio Comunale per i
motivi di cui all'art. 143 del D. Lgs. 267/00, il
Commissario straordinario, a tal fine designato, fa parte
del Consiglio Generale in rappresentanza del Comune. In
questo caso fino alla permanenza in carica del Commissario,
ai fini della verifica del numero legale e per le determinazioni
di qualsivoglia quorum, la rappresentanza del Comune commissariato
è ridotta all'unità. Negli altri casi
di scioglimento del Consiglio Comunale restano in carica
i rappresentanti già designati fino alla nomina dei
successori.
- Il Consiglio Generale esercita le sue funzioni fino all'insediamento
del nuovo Consiglio.
Art. 6
Competenze del Consiglio Generale
- Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo
e di controllo politico - amministrativo dell'Ente.
Al Consiglio Generale spettano le attribuzioni e le competenze
assegnate dalle leggi comunitarie, statali e regionali.
Le deliberazioni in ordine alle competenze del Consiglio non
possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi,
salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, adottate
dalla Giunta e da sottoporre a ratifica del Consiglio nei
sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 7
Consigliere comunitario
Doveri - Responsabilità - Decadenza
- I Consiglieri della Comunità Montana hanno il
dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Generale
e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari
Permanenti di cui fanno parte, nonché di mantenere,
nei casi specificatamente previsti dalla legge, il segreto
d'ufficio.
- I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive
del Consiglio, senza darne motivata comunicazione al Presidente
o al Segretario Generale dell'Ente, o che cessano per qualsiasi
motivo dal loro mandato di Consiglieri Comunali, sono dichiarati
decaduti.
- Tale decadenza è pronunciata dal Consiglio, su
proposta del Presidente, o di ciascun Consigliere della
Comunità Montana, decorso almeno il termine di dieci
giorni dalla notifica all'interessato della proposta o dell'istanza
di decadenza. Il Consigliere nei cui confronti è
proposto il provvedimento di decadenza, ha il diritto di
presentare per iscritto entro dieci giorni dalla notifica
e/o di esporre in sede consiliare le proprie ragioni giustificative.
Il provvedimento di decadenza deve essere comunicato al
Sindaco del Comune cui appartiene il Consigliere decaduto,
perché provveda ad attivare il Consiglio Comunale
per deliberare la nuova nomina. I Consiglieri decaduti restano
comunque in carica fino alla nomina dei successori.
- Il Consigliere della Comunità Montana è
responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore
o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio Generale.
- E' esente da responsabilità il Consigliere
assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi
motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
- E' parimenti esente da responsabilità, conseguente
all'adozione di un provvedimento deliberativo, il
Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione,
il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo
di far risultare a verbale la sua posizione.
- Per gli amministratori e per il personale degli enti
locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di
responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
- L'azione di responsabilità si prescrive
in cinque anni dalla Commissione del fatto. La responsabilità
nei confronti degli amministratori e dei dipendenti è
personale e non si estende agli eredi.
Art. 8
Diritti e poteri-
I Consiglieri della Comunità Montana hanno il diritto
di iniziativa per tutti gli atti che rientrano nella competenza
del Consiglio comunitario e possono formulare interrogazioni,
interpellanze e mozioni.
-
Hanno, altresì, il diritto di ottenere dagli Uffici
della Comunità Montana e da quelli di Enti, Aziende,
Consorzi, Istituzioni e Società dipendenti o collegati,
tutti gli atti, i documenti e le informazioni utili all'espletamento
del mandato.
- Il regolamento disciplina modi e forme per l'attuazione di
tali diritti.
- Il Consiglio Generale, su proposta della Giunta Esecutiva,
può conferire ai Consiglieri della Comunità Montana,
incarichi speciali concernenti materie e questioni specifiche,
con obbligo di riferire al Consiglio entro un certo termine
e con diritto di rappresentare la Comunità Montana all'esterno
nell'espletamento dell'incarico.
- I Consiglieri della Comunità Montana per l'esercizio
del mandato hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative
non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla
normativa vigente.
- Ai Consiglieri è dovuta l'indennità di
presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza
del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno,
se l'adunanza si protrae oltre le 24 del giorno per il
quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità
di presenza anche per il giorno successivo.
- L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri
nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva
partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti,
formalmente istituite e convocate.
- L'indennità di presenza è concessa anche
per le sedute delle commissioni consiliari, istituite da leggi
statali o regionali, nella stessa misura, prevista per le adunanze
del Consiglio, dal D.M. 4.4.2000, n. 119 ovvero dalle ulteriori
norme in vigore.
- Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri
nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito
della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta
l'indennità di carica prevista dal D.M. 4.4.2000,
n. 119, ovvero dalle ulteriori norme in vigore, non è
dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione
alle adunanze del Consiglio Generale e delle commissioni consiliari
permanenti.
- I Consiglieri della Comunità Montana, che risiedono
fuori dal Comune ove ha sede dell'Ente, hanno diritto
al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute,
entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione
alle sedute del Consiglio Generale, delle Commissioni Consiliari
Permanenti e delle altre commissioni di cui ai precedenti commi.
- I Consiglieri della Comunità Montana, formalmente
e specificatamente delegati dal Presidente del Consiglio a recarsi,
per ragioni del loro mandato fuori del territorio comunale,
hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute, nonché all'indennità di missione
od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate,
secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano
anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali
e regionali delle associazioni fra gli enti che hanno rilevanza
nazionale.
- La Giunta Esecutiva, in conformità a quanto dispone
l'art. 86, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, può deliberare
di assicurare gli amministratori contro i rischi conseguenti
all'espletamento del mandato.
Art. 9
Dimissioni-
Il Consigliere della Comunità Montana, che intende
dimettersi dalla carica, deve presentare per iscritto le proprie
dimissioni al Segretario del Comune di appartenenza. Dette dimissioni
vanno comunicate, da parte del Comune di appartenenza, al Segretario
Generale dell'Ente.
- Le dimissioni, presentate dal Comune di appartenenza, sono
irrevocabili ed hanno efficacia dalla data della relativa sostituzione
da parte del Consiglio Comunale.
Art. 10
Il Consigliere Anziano
- Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate da
colui che è più anziano per età.
Art. 11
Regolamento interno
- Per il funzionamento degli organi istituzionali della
Comunità Montana, il Consiglio Generale adegua il
proprio regolamento interno, a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati, entro 180 giorni dall'entrata in
vigore del presente Statuto.
Art. 12
Seduta di insediamento e presidenza
- La convocazione del Consiglio Generale, per la seduta di
insediamento, è fatta dal suo Presidente uscente, entro
10 giorni dal ricevimento degli atti dei Consigli Comunali relativi
all'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio Generale.
Decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 5, comma
10, del presente Statuto, il Consiglio Generale sarà
convocato purché sia stato designato dai rispettivi Comuni
un numero di Consiglieri pari almeno ai 2/3 di quelli assegnati.
- Essa è presieduta dal Consigliere più anziano
di età.
Art. 13
Il Presidente del Consiglio Generale-
Il Presidente del Consiglio Generale è eletto dal
Consiglio, su proposta sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri
assegnati, tra i Consiglieri comunitari. Ai fini dell'elezione
è richiesto il voto favorevole, espresso per alzata di
mano, dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza
non si raggiunga, la votazione è ripetuta nella stessa
seduta e con le stesse modalità ed il Presidente del
Consiglio è eletto se riporta il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- Il Presidente del Consiglio Generale, rappresentante ufficiale
dell'Assemblea, la rappresenta nei confronti di altri
organismi istituzionali, ne esprime gli orientamenti di carattere
politico, sociale e culturale, interviene ispirandosi a criteri
di imparzialità a tutela delle prerogative dei singoli
Consiglieri.
- Convoca il Consiglio Generale, previa intesa con il Presidente
della Comunità Montana, in ordine al calendario dei lavori
e all'ordine del giorno. E' facoltà della
Giunta Esecutiva, per il tramite del Presidente della Comunità,
integrare l'ordine del giorno del Consiglio Generale con
proprî argomenti. In caso di assenza o impedimento temporaneo
il Presidente del Consiglio è sostituito dal Consigliere
anziano.
- Il Presidente del Consiglio convoca e presiede la conferenza
dei Capigruppo; concorre, previa intesa con i singoli presidenti,
alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni
Consiliari permanenti.
- Al Presidente del Consiglio Generale spettano le indennità
previste per i Consiglieri comunitari e collegate a tutte le
attività connesse all'espletamento del suo incarico
effettivamente svolte presso la sede dell'Ente. Dette
attività dovranno essere certificate dal Segretario Generale
dell'Ente.
Art. 14
Sessioni e convocazioni del Consiglio
- Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e d'urgenza,
di prima e seconda convocazione.
- Le sessioni ordinarie, convocate nei modi di cui all'articolo
precedente, ogni qualvolta il Presidente del Consiglio lo ritenga
opportuno, ovvero quando ne faccia esplicita richiesta un 1/5
dei Consiglieri assegnati, possono svolgersi in qualsiasi periodo
dell'anno.
- La riunione deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta
dei Consiglieri.
- La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente
del Consiglio nei modi suddetti e va spedita al domicilio dei
singoli componenti, a mezzo raccomandata postale, o con notifica
da parte del personale dipendente, all'uopo incaricato,
almeno 10 giorni prima della seduta.
- Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore,
con convocazione telegrafica o a mezzo fax o mediante notifica
da parte del personale dipendente, all'uopo incaricato.
- L'avviso di convocazione deve recare l'indicazione
del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché
gli argomenti da trattare.
- La seconda convocazione potrà avere luogo non prima
di tre giorni dalla prima e dovrà essere preannunciata
con l'avviso di prima convocazione.
- Il Consiglio Generale può svolgersi in sede decentrata
presso i singoli Comuni, previa deliberazione della Giunta Esecutiva,
e su richiesta delle Amministrazioni Comunali, facenti parte
del territorio, per discutere questioni specifiche e rilevanti
delle realtà comunali.
Art. 15
Validità delle sedute consiliari-
Il Consiglio Generale delibera in seduta di prima convocazione
con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri
assegnati, a maggioranza assoluta dei votanti, salvo diverse
disposizioni di legge o dello Statuto.
- In seconda convocazione, per la validità della seduta,
è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri
assegnati, salvo che la legge o lo Statuto, per la materia
da trattare, non richiedano la presenza di una diversa maggioranza.
- La seconda convocazione, da tenersi entro i termini del
precedente articolo, potrà aver luogo solo se annunciata
con l'avviso di prima convocazione.
- La seconda convocazione, in caso di seduta deserta, sarà
confermata con notifica, nei modi previsti dall'art.
14, commi 5 e 6, ai soli Consiglieri assenti almeno 24 ore
prima.
Art. 16
Deposito e consultazione degli atti-
Gli atti relativi agli argomenti, iscritti all'ordine
del giorno, sono depositati presso la Segreteria della Comunità
Montana 5 giorni prima della data della seduta consiliare,
completi, ove necessario, dei pareri previsti per legge.
- I Consiglieri hanno diritto di prendere visione di tali
atti e dei precedenti verbali consiliari e di estrarre copia.
Art. 17
Adunanze “aperte”-
Quando si verificano le particolari condizioni previste
dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della Comunità
lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio,
sentita la conferenza dei Capigruppo e nei modi di cui all'art.
13, può convocare l'adunanza “aperta”
del Consiglio Generale, nella sua sede abituale od anche nei
luoghi particolari, ove fosse necessario.
- Tali adunanze hanno carattere eccezionale. Con i Consiglieri
comunitari possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti
della Regione, della Provincia, degli organismi di partecipazione
popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali
interessate ai temi da discutere.
- In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio,
garantendo la piena libertà di espressione dei membri
del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti
come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni,
conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Generale
gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
Art. 18
Ammissione di funzionari e consulenti in aula
- Il Presidente, per esigenze istituzionali, può invitare
nella sala i funzionari comunitari perché effettuino
relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti
necessario.
- Possono essere, altresì, invitati consulenti e professionisti
incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione,
per fornire chiarimenti e illustrazioni.
Art. 19
Consultazioni-
Ai lavori del Consiglio Generale possono partecipare, a
tal fine invitati e senza diritto di voto, i rappresentanti
di altri Enti ed Associazioni, nonché esperti di provata
professionalità.
Art. 20
Deliberazioni-
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, fatti salvi
i casi per i quali la legge o il presente Statuto prescrivano
una maggioranza diversa.
- Le sedute del Consiglio Generale sono pubbliche, salvo
i casi previsti dalle leggi e dal regolamento.
- Le votazioni sono palesi e si esprimono per alzata di mano
o per appello nominale.
- Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano
espressamente prescritte dalla legge o dallo Statuto e nei
casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento
e la valutazione delle qualità e dei comportamenti
di persone.
- Le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare
la maggioranza dei votanti.
- I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Art. 21
Commissioni Consiliari Permanenti
- Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti:
a) Territorio e Ambiente;
b) Economia e Turismo;
c) Servizi Sociali e Attività culturali. - Le Commissioni Consiliari hanno il compito di esaminare
preventivamente le questioni di grande importanza del Consiglio
e di esprimere su di esse il loro parere obbligatorio e non
vincolante.
- Possono, altresì, essere chiamate ad esprimere pareri
su altre questioni che il Presidente del Consiglio, il Presidente
della Giunta o la Giunta medesima ritengono di sottoporre
loro.
- Le Commissioni possono disporre proposte di deliberazioni
e lavori preparatori per interventi in determinati settori.
- Le minoranze saranno rappresentate nelle Commissioni.
- Il regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
a) nomina del Presidente delle Commissioni;
b) procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di
deliberazioni loro assegnate dagli organi della Comunità;
c) forme per l'espressione dei pareri, in ordine a quelle
iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente,
ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta
opportuna la preventiva consultazione;
d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi,
indagini, ricerche ed elaborazione di proposte. - Il Consiglio Generale, sulla base di sopravvenute e motivate
esigenze, può istituire ulteriori Commissioni Consiliari
permanenti.
Art. 22
Commissioni temporanee o speciali-
Il Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati, può costituire, nel suo seno,
Commissioni temporanee o speciali su aspetti o episodi specifici
dell'attività amministrativa della Comunità
Montana. Alla Commissione temporanea o speciale è assegnato
un termine entro il quale dovrà riferire al Consiglio,
con relazione scritta.
- Le minoranze sono rappresentate nelle Commissioni.
- Il Consiglio determina, all'atto della costituzione, il numero
dei componenti.
Capo II
Art. 23
Composizione della Giunta Esecutiva -
1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero
di Assessori compreso tra sei e dieci, determinato con lo specifico
atto consiliare di approvazione del Documento programmatico
di cui al successivo art. 24.
Art. 24
Elezioni e requisiti
- Il Presidente e la Giunta Esecutiva della Comunità
Montana sono eletti dal Consiglio Generale nella prima adunanza,
subito dopo la convalida degli eletti, sulla base di un documento
programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri
assegnati, nel quale oltre agli indirizzi di politica amministrativa,
sia contenuto l'elenco nominativo del Presidente, del Vice
Presidente e degli Assessori.
- Il Consiglio Generale eleggerà nel suo seno il Presidente,
mentre alla carica di Assessori possono essere eletti cittadini,
anche non Consiglieri, purché in regola con i requisiti
di eleggibilità.
- L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette
tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro
sessanta giorni dalla convalida degli eletti. Qualora in nessuna
di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio
viene sciolto a norma dell'art. 141, comma 1, del D.
Lgs. 267/2000, ovvero dalla normativa in vigore.
- Il Presidente può assegnare le deleghe agli Assessori,
dandone comunicazione ai Capigruppo e al Consiglio nella prima
seduta successiva.
- Il documento programmatico deve essere depositato presso
la Segreteria della Comunità Montana, a disposizione
dei Consiglieri, almeno cinque giorni prima della data fissata
per l'adunanza consiliare ed approvato dal Consiglio Generale
a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Esecutiva
ascendenti o discendenti, fratelli, coniugi, adottanti e adottati,
affini entro il terzo grado del Presidente o di un altro componente
della Giunta.
Art. 25
Dimissioni del Presidente e Assessori
Revoca, Decadenza, Integrazioni-
L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza,
il decesso del Presidente o le dimissioni del Presidente o
di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza
della rispettiva Giunta. In tal caso si procede ad una nuova
elezione sulla base delle modalità di cui ai precedenti
artt. 23 e 24, entro trenta giorni dalla presentazione delle
dimissioni o dal verificarsi del fatto, su convocazione effettuata
nei modi di cui all'art. 14.
- La Giunta rimane in carica fino alle elezioni del nuovo
esecutivo e le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice
Presidente.
- Le dimissioni sono presentate per iscritto al Segretario
Generale, che ne dispone l'acquisizione al protocollo, dandone
immediata comunicazione a ciascun Consigliere.
- Le dimissioni del Presidente e degli Assessori diventano
irrevocabili, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione.
- L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della
Giunta comporta la decadenza dell'Assessore, che viene dichiarata
dal Consiglio, sulla base di una proposta del Presidente o
di ciascun Consigliere nel primo Consiglio utile successivo.
Nella stessa seduta si procede alla sostituzione dell'Assessore
decaduto.
- La perdita della carica di Consigliere della Comunità
Montana, per i motivi di cui all'art. 7, comma 2 e dell'art.
9, comporta la decadenza da membro della Giunta. Detta decadenza
è pronunciata dal Consiglio nella medesima seduta nella
quale viene dichiarata la decadenza dalla carica di Consigliere,
secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente
Statuto. Alla sostituzione dei componenti della Giunta revocati
o dimissionari, nonché all'integrazione di nuovi
componenti della Giunta – comunque entro il numero massimo
di 10 Assessori – provvede il Consiglio, su proposta
del Presidente, con votazione palese, a maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. A
parità di voti risulta eletto il più anziano
di età. Se dopo due votazioni fatte nella stessa seduta
non si raggiunge la maggioranza assoluta, alla sostituzione
si procede, sempre con la stessa modalità di votazione,
in successive sedute, di prima convocazione, da tenersi entro
15 giorni dalla precedente.
- Il Presidente può proporre al Consiglio la revoca
di uno o più Assessori, ovvero l'integrazione
del numero di Assessori, sulla base di una richiesta motivata
che contenga altresì l'indicazione dei sostituti.
- Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati.
Art. 26
Responsabilità della Giunta e sfiducia costruttiva
- Il Presidente e la Giunta Esecutiva sono responsabili dell'attività
svolta di fronte al Consiglio.
- Il voto contrario del Consiglio ad una o più proposte
del Presidente o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
- Il Presidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla
carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una
mozione di sfiducia costruttiva, presentata alla Segreteria
Generale e votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati.
- La mozione di sfiducia costruttiva deve essere discussa
e messa in votazione entro 30 giorni dalla data di presentazione.
- Il Consiglio Generale può votare la sfiducia proposta
solo nei confronti dell'intera Giunta; la proposta stessa
deve contenere le nuove linee politiche, con l'indicazione
del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori. La
mozione è discussa e votata nel primo Consiglio utile
successivo alla sua presentazione e comunque entro trenta
giorni, in seduta da convocarsi appositamente.
- L'approvazione della mozione di sfiducia comporta
la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
- Alla sostituzione di singoli Assessori dimissionari, revocati
dal Consiglio, su proposta del Presidente, o cessati dall'ufficio
per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio,
su proposta del Presidente.
Art. 27
Competenza della Giunta-
La Giunta Esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione
che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o
dallo Statuto, del Presidente, degli organi di decentramento,
del Segretario Generale o dei dirigenti.
- Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti
del Consiglio curando in particolare la redazione dei progetti
di bilancio preventivo e consuntivo e degli schemi dei regolamenti
dell'Ente.
- Approva il regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Art. 28
Norme per il funzionamento della Giunta
- La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal
Presidente o dal Vice Presidente, nei casi previsti dalla
legge.
- Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa
decisione dell'organo stesso.
- Per le modalità di assunzione e di verbalizzazione
delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, si applica il
precedente art. 20.
- Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità
di convocazione della Giunta, nonché su ogni altro
aspetto dell'attività dell'organo che non sia direttamente
disciplinato dallo Statuto.
Art. 29
Attribuzioni del Presidente
- Il Presidente è il legale rappresentante della
Comunità Montana, convoca e presiede la Giunta Esecutiva.
- Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici,
nonché all'esecuzione degli atti.
- Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività
politico-amministrativa della Comunità Montana.
- Esercita le funzioni attribuitegli o delegategli dalle
leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
- Coordina l'attività dei singoli Assessori.
- Coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici.
- Promuove ed assume iniziative per concludere accordi
di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla
legge, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/00 e
successive modificazioni.
- Può concludere accordi con i soggetti interessati
al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale, ai sensi dell'art. 11 della legge 7.8.90, n. 241.
- Compie tutti gli altri atti che la legge gli attribuisce.
Art. 30
Indennità
- Le indennità di Presidente, di Vice Presidente
e di Assessore, nonché le indennità di presenza
alle sedute consiliari e Commissioni, sono stabilite in
conformità alle norme vigenti in materia.
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