
COSTA d'AMALFI
Patrimonio Mondiale
UNESCO |
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L'ente Statuto
Approvato dal Consiglio Generale
con deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2006
TITOLO IV
Ordinamento amministrativo
Capo I - Uffici
Art. 32
Principi generali
- La Comunità Montana, nel rispetto del metodo della
programmazione, raccorda la propria azione amministrativa con
quella degli enti pubblici operanti sul territorio, informa
i rapporti con i Comuni al principio della leale collaborazione
e promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.
-
Apposito regolamento disciplina, in conformità agli
indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Generale, e nel rispetto
delle disposizioni di legge applicabili, l'ordinamento
generale dei Servizi e degli Uffici della Comunità Montana.
- Il regolamento disciplina, altresì, la modalità
di assunzione ed i requisiti di accesso alle procedure concorsuali.
- Esso definisce la struttura organizzativa dell'Ente
e disciplina i rapporti funzionali tra le sue componenti in
funzione dell'obiettivo del costante soddisfacimento degli
interessi e dei bisogni delle comunità locali, in riferimento
ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono
la stessa collettività. Lo stesso regolamento può
prevedere la costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze
del Presidente della Giunta, costituito da un dipendente dell'Ente,
ovvero, qualora le previsioni di legge lo consentano, da un
collaboratore assunto con contratto a tempo determinato e/o
da un Consigliere comunitario.
Art. 33
Criteri informatori- L'ordinamento dei servizi e degli uffici s'informa
ai seguenti principi e criteri:
- di efficacia interna o gestionale e esterna o sociale;
- di efficienza;
- di equità;
- di professionalità, di flessibilità e di
responsabilità del personale;
- di separazione delle competenze tra apparato burocratico
ed apparato politico nel quadro di un'armonica collaborazione
tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione.
- L'efficacia interna o gestionale rappresenta il grado
di realizzazione degli obiettivi predeterminati, ovvero il rapporto
tra obiettivi e risultati.
- L'efficacia esterna o sociale è la capacità
di soddisfacimento dei bisogni del cittadino.
- L'efficienza si misura in relazione al corretto e razionale
uso dei fattori produttivi, per cui l'erogazione di un
servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si
sia realizzato un output non inferiore a quello che si sarebbe
dovuto ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi
tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di input
non superiore a quello necessario.
- Per efficienza s'intende il miglior rapporto tra prestazioni
erogate e risorse impiegate.
- L'equità è un criterio di valutazione
in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso
al servizio sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello
delle modalità d'erogazione.
Art. 34
Organizzazione
- La struttura organizzativa dell'Ente si articola in relazione
alle esigenze funzionali e gestionali per assicurare l'espletamento
delle attività istituzionali, compiti assegnati e funzioni
delegate.
- L'organizzazione della Comunità Montana è basata
sulla integrazione intersettoriale in modo da assicurare:
- il coordinamento organico e permanente tra le unità
organizzative;
- la corrispondenza dell'unità organizzativa alle
materie e agli obiettivi di intervento omogeneo;
- il collegamento tra programmazione e intervento, pur nella
specificità degli apporti di ciascuna funzione specialistica;
- lo sviluppo della professionalità dei singoli lavoratori,
attraverso il lavoro di gruppo, la individuazione dei compiti,
la mobilità, l'integrazione disciplinare dei singoli
apporti, la flessibilità della struttura;
- il controllo interno della gestione.
- Al fine di assicurare la economicità della gestione
e del funzionamento della struttura, la Comunità Montana
promuove e favorisce la costituzione di strutture organizzative
di natura tecnica, amministrativa e di supporto con i Comuni
membri, avvalendosi delle forme associate e di cooperazione
previste dalla legge 142/90 e successive modificazioni e dal
presente Statuto.
Capo II - Struttura
organizzativa
Art. 35
Personale della Comunità Montana
- Il personale della Comunità Montana è disciplinato,
secondo la legislazione e la normativa in materia ed è
strutturato in servizi ed uffici, come da apposito regolamento.
Art. 36
Il Segretario Generale - Dirigente
- La Comunità Montana ha un Segretario Generale titolare
che esercita le competenze attribuitegli dalle leggi, dal presente
Statuto, dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi e quelle
conferitegli dal Presidente dell'Ente. E' responsabile
degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di
Giunta Esecutiva e del Consiglio Generale, unitamente ai dirigenti
o funzionari preposti.
Art. 37
Reggenze e supplenze
- Qualora si verifichi la vacanza o l'assenza temporanea del
Segretario Generale titolare, il Presidente, con proprio provvedimento,
procede alla nomina del supplente o del reggente.
- Le supplenze o reggenze possono essere attribuite a Segretari
di ruolo in servizio presso le Comunità Montane o i Comuni
o ai dirigenti che abbiano prestato servizio presso l'Ente
per almeno cinque anni nella funzione.
Capo III - Incarichi
e professionalità specifiche
Art. 38
Collaborazioni a tempo determinato
- La Comunità Montana può ricoprire con personale
esterno i posti di responsabili degli Uffici e dei Servizi,
in caso di vacanza degli stessi, secondo le modalità
appositamente previste dal regolamento degli Uffici e dei Servizi.
Art. 39
Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
- Per il conseguimento di specifici obiettivi, determinati
e deliberati, previo accertamento delle esigenze occasionali,
previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti
all'interno della Comunità Montana, figure dotate
di particolari ed elevate competenze tecnico-professionali,
è possibile il ricorso straordinario a collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalità, stipulando
apposite convenzioni ed utilizzando prioritariamente dipendenti
delle Comunità Montane. Le collaborazioni devono essere
improntate a criteri di economicità.
- A dette convenzioni si applicano i criteri e le procedure
previste dal regolamento degli Uffici e dei Servizi.
- La durata non potrà comunque superare il raggiungimento
dell'obiettivo.
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