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News 29/07/2010
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L'ente

Statuto
Approvato dal Consiglio Generale con deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2006

TITOLO IV
Ordinamento amministrativo

Capo I - Uffici

Art. 32
Principi generali
  1. La Comunità Montana, nel rispetto del metodo della programmazione, raccorda la propria azione amministrativa con quella degli enti pubblici operanti sul territorio, informa i rapporti con i Comuni al principio della leale collaborazione e promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.
  2. Apposito regolamento disciplina, in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Generale, e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l'ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici della Comunità Montana.
  3. Il regolamento disciplina, altresì, la modalità di assunzione ed i requisiti di accesso alle procedure concorsuali.
  4. Esso definisce la struttura organizzativa dell'Ente e disciplina i rapporti funzionali tra le sue componenti in funzione dell'obiettivo del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni delle comunità locali, in riferimento ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività. Lo stesso regolamento può prevedere la costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta, costituito da un dipendente dell'Ente, ovvero, qualora le previsioni di legge lo consentano, da un collaboratore assunto con contratto a tempo determinato e/o da un Consigliere comunitario.

Art. 33
Criteri informatori
  1. L'ordinamento dei servizi e degli uffici s'informa ai seguenti principi e criteri:
    - di efficacia interna o gestionale e esterna o sociale;
    - di efficienza;
    - di equità;
    - di professionalità, di flessibilità e di responsabilità del personale;
    - di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel quadro di un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione.
  2. L'efficacia interna o gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati.
  3. L'efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino.
  4. L'efficienza si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui l'erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si sia realizzato un output non inferiore a quello che si sarebbe dovuto ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di input non superiore a quello necessario.
  5. Per efficienza s'intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate.
  6. L'equità è un criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso al servizio sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità d'erogazione.

Art. 34
Organizzazione
  1. La struttura organizzativa dell'Ente si articola in relazione alle esigenze funzionali e gestionali per assicurare l'espletamento delle attività istituzionali, compiti assegnati e funzioni delegate.
  2. L'organizzazione della Comunità Montana è basata sulla integrazione intersettoriale in modo da assicurare:
    - il coordinamento organico e permanente tra le unità organizzative;
    - la corrispondenza dell'unità organizzativa alle materie e agli obiettivi di intervento omogeneo;
    - il collegamento tra programmazione e intervento, pur nella specificità degli apporti di ciascuna funzione specialistica;
    - lo sviluppo della professionalità dei singoli lavoratori, attraverso il lavoro di gruppo, la individuazione dei compiti, la mobilità, l'integrazione disciplinare dei singoli apporti, la flessibilità della struttura;
    - il controllo interno della gestione.
  3. Al fine di assicurare la economicità della gestione e del funzionamento della struttura, la Comunità Montana promuove e favorisce la costituzione di strutture organizzative di natura tecnica, amministrativa e di supporto con i Comuni membri, avvalendosi delle forme associate e di cooperazione previste dalla legge 142/90 e successive modificazioni e dal presente Statuto.


Capo II - Struttura organizzativa

Art. 35
Personale della Comunità Montana
  1. Il personale della Comunità Montana è disciplinato, secondo la legislazione e la normativa in materia ed è strutturato in servizi ed uffici, come da apposito regolamento.

Art. 36
Il Segretario Generale - Dirigente
  1. La Comunità Montana ha un Segretario Generale titolare che esercita le competenze attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto, dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi e quelle conferitegli dal Presidente dell'Ente. E' responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di Giunta Esecutiva e del Consiglio Generale, unitamente ai dirigenti o funzionari preposti.

Art. 37
Reggenze e supplenze
  1. Qualora si verifichi la vacanza o l'assenza temporanea del Segretario Generale titolare, il Presidente, con proprio provvedimento, procede alla nomina del supplente o del reggente.
  2. Le supplenze o reggenze possono essere attribuite a Segretari di ruolo in servizio presso le Comunità Montane o i Comuni o ai dirigenti che abbiano prestato servizio presso l'Ente per almeno cinque anni nella funzione.


Capo III - Incarichi e professionalità specifiche

Art. 38
Collaborazioni a tempo determinato
  1. La Comunità Montana può ricoprire con personale esterno i posti di responsabili degli Uffici e dei Servizi, in caso di vacanza degli stessi, secondo le modalità appositamente previste dal regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 39
Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
  1. Per il conseguimento di specifici obiettivi, determinati e deliberati, previo accertamento delle esigenze occasionali, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all'interno della Comunità Montana, figure dotate di particolari ed elevate competenze tecnico-professionali, è possibile il ricorso straordinario a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, stipulando apposite convenzioni ed utilizzando prioritariamente dipendenti delle Comunità Montane. Le collaborazioni devono essere improntate a criteri di economicità.
  2. A dette convenzioni si applicano i criteri e le procedure previste dal regolamento degli Uffici e dei Servizi.
  3. La durata non potrà comunque superare il raggiungimento dell'obiettivo.

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