
COSTA d'AMALFI
Patrimonio Mondiale
UNESCO |
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L'ente Statuto
Approvato dal Consiglio Generale
con deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2006
TITOLO V
Il principio della cooperazione
Art. 40
Convenzioni-
Per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi la Comunità
Montana può disporre di apposite convenzioni con la Regione,
la Provincia, i Comuni, gli Enti Parco, le Comunità Montane
ed altri Enti, pubblici e privati.
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La convenzione deriva da un accordo tra le parti che determina
fini, tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la
realizzazione.
- La convenzione è definita mediante opportune conferenze
di servizio tra le parti interessate; viene, quindi, sottoposta
all'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza semplice
dei presenti.
Art. 41
Consorzi
- Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree
intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona
omogenea montana, la Comunità Montana può essere
delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi
fra Enti Locali, costituiti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.
267/00 e successive modificazioni, assorbendo le quote di partecipazione
assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente,
o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio, in rappresentanza
dei Comuni deleganti.
Art. 42
Accordi di programma
- Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità
Montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri
Enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso
gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 267/00
e successive modificazioni.
Art. 43
La gestione dei servizi-
L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni membri,
o a questi delegate, spetta alla Comunità Montana in
attuazione dell'art. 28 del D. Lgs. 267/00 e successive
modificazioni.
- L'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi
1 e 2 avviene nella forma e con le modalità indicate
dall'art. 40 del presente Statuto.
Art. 44
Funzioni e servizi delegati-
Oltre all'esercizio delle funzioni ed alla gestione dei servizi
di cui al precedente articolo, spetta alla Comunità Montana
l'esercizio di ogni funzione e servizio ad essa delegato dai
Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.
- L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, di
cui al comma 1, è subordinata all'accettazione della
delega da parte del Consiglio Generale della Comunità
Montana.
Art. 45
Aziende speciali-
La Comunità Montana può avvalersi per la gestione
di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale della forma
relativa all'Azienda speciale.
- Con regolamento verranno disciplinati i modi e le forme di
organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui
l'Amministrazione conferisce il capitale in dotazione; determina
le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali;
esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione e
provvede alla copertura degli eventuali costi sociali, uniformandosi
all'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
Art. 46
Istituzioni-
Nel caso in cui l'Amministrazione decida di avvalersi, per
la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale,
della forma relativa all'istituzione procederà a norma
del precedente articolo del presente statuto, così come
previsto dall'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni.
Art. 47
Società a capitale misto- Qualora per il perseguimento dei fini istituzionali si renda
opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati,
la Comunità Montana può partecipare alla costituzione
di Società a capitale misto.
- Le modalità di partecipazione alle società
di capitali sono definite dal regolamento di cui al 2° comma
dell'art. 45 del presente Statuto.
Art. 48
Costituzione e partecipazione a Fondazioni, Centri ed Associazioni
Pro Loco - La deliberazione del Consiglio della Comunità Montana,
che autorizza l'istituzione o la partecipazione a Enti, a Fondazioni,
a Centri e ad Associazioni Pro Loco, concorre a determinare
le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli
stessi, provvedendo ad assicurare che la loro attività
si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri
di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
- Il Presidente della Giunta Esecutiva, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione
e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana,
anche non Consiglieri comunitari, presso Fondazioni, Centri
ed Associazioni Pro Loco.
Art. 49
Servizi in economia o in concessione a terzi- L'attuazione dei fini di cui all'art. 3 del presente Statuto
può avvenire oltre che nelle forme indicate dagli articoli
precedenti, anche mediante:
a) gestione in economia, quando per le modeste dimensioni o
per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire
un'istituzione o un'azienda;
b) concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) il Regolamento determina, altresì, i modi e le forme
di organizzazione dei servizi del presente articolo.
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