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News 02/02/2012
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L'ente

Statuto
Approvato dal Consiglio Generale con deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2006

TITOLO V
Il principio della cooperazione

Art. 40
Convenzioni
  1. Per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi la Comunità Montana può disporre di apposite convenzioni con la Regione, la Provincia, i Comuni, gli Enti Parco, le Comunità Montane ed altri Enti, pubblici e privati.
  2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che determina fini, tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la realizzazione.
  3. La convenzione è definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate; viene, quindi, sottoposta all'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 41
Consorzi
  1. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali, costituiti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio, in rappresentanza dei Comuni deleganti.

Art. 42
Accordi di programma
  1. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità Montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri Enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni.

Art. 43
La gestione dei servizi
  1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni membri, o a questi delegate, spetta alla Comunità Montana in attuazione dell'art. 28 del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni.
  2. L'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 avviene nella forma e con le modalità indicate dall'art. 40 del presente Statuto.

Art. 44
Funzioni e servizi delegati
  1. Oltre all'esercizio delle funzioni ed alla gestione dei servizi di cui al precedente articolo, spetta alla Comunità Montana l'esercizio di ogni funzione e servizio ad essa delegato dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.
  2. L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, di cui al comma 1, è subordinata all'accettazione della delega da parte del Consiglio Generale della Comunità Montana.

Art. 45
Aziende speciali
  1. La Comunità Montana può avvalersi per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale della forma relativa all'Azienda speciale.
  2. Con regolamento verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale in dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali, uniformandosi all'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Art. 46
Istituzioni
  1. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di avvalersi, per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, della forma relativa all'istituzione procederà a norma del precedente articolo del presente statuto, così come previsto dall'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Art. 47
Società a capitale misto
  1. Qualora per il perseguimento dei fini istituzionali si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, la Comunità Montana può partecipare alla costituzione di Società a capitale misto.
  2. Le modalità di partecipazione alle società di capitali sono definite dal regolamento di cui al 2° comma dell'art. 45 del presente Statuto.

Art. 48
Costituzione e partecipazione a Fondazioni, Centri ed Associazioni Pro Loco
  1. La deliberazione del Consiglio della Comunità Montana, che autorizza l'istituzione o la partecipazione a Enti, a Fondazioni, a Centri e ad Associazioni Pro Loco, concorre a determinare le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli stessi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
  2. Il Presidente della Giunta Esecutiva, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana, anche non Consiglieri comunitari, presso Fondazioni, Centri ed Associazioni Pro Loco.

Art. 49
Servizi in economia o in concessione a terzi
  1. L'attuazione dei fini di cui all'art. 3 del presente Statuto può avvenire oltre che nelle forme indicate dagli articoli precedenti, anche mediante:
    a) gestione in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
    b) concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
    c) il Regolamento determina, altresì, i modi e le forme di organizzazione dei servizi del presente articolo.

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