
COSTA d'AMALFI
Patrimonio Mondiale
UNESCO |
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L'ente Statuto
Approvato dal Consiglio Generale
con deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2006
TITOLO VI
Trasparenza, partecipazione e tutela dei cittadini
Art. 50
Partecipazione- La Comunità Montana informa la propria attività
al principio della partecipazione dei cittadini, sia singoli
che associati, delle organizzazioni sindacali, professionali
e di categoria, al fine di favorire la più ampia partecipazione
alla propria attività amministrativa, la trasparenza
ed il buon andamento di questa.
Art. 51
Informazione- La Comunità Montana, tramite la stampa e con altri
mezzi idonei, informa la collettività circa la propria
organizzazione e attività, con particolare riguardo ai
propri atti programmatici e generali.
- Mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni
di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività,
alla popolazione e al territorio.
- Assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli
atti e delle procedure che li riguardino.
- Provvede a conformare l'organizzazione degli uffici e servizi
al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.
Art. 52
Accesso- Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici,
ad eccezione di quelli per i quali disposizioni, normative e
provvedimenti, adottati in conformità ad esse, vietano
la divulgazione.
- E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di
accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, tranne
che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del
comma precedente.
- Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà
di prendere in visione il documento e ottenerne copia.
- L'esercizio dell'accesso deve essere disciplinato dal regolamento
in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente
con le esigenze della funzionalità amministrativa.
Art. 53
Associazioni- La Comunità Montana favorisce l'attività delle
Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti
sul proprio territorio; sostiene e valorizza le libere forme
associative, la loro costituzione e potenziamento con particolare
riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità
scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e
civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio
artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero,
in quanto strumento di formazione dei cittadini.
- A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi
alla vita amministrativa dell'Ente attraverso la possibilità
di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla
formazione dei programmi di intervento ed alla soluzione dei
problemi amministrativi; possono essere attivate forme di consulta
per l'esame dei problemi specifici.
- Potrà, inoltre, intervenire con la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché
per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi,
di cui al primo comma, predeterminandone modi e forme in un
apposito regolamento, sempre nei limiti delle disponibilità
di bilancio.
Art. 54
Consulte- La Comunità Montana può istituire consulte
relative a settori di particolare importanza per la propria
azione. L'istituzione é deliberata dal Consiglio.
- Le consulte sono composte da rappresentanti delle forme associative
portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini
di particolare qualificazione ed esperienza nel settore interessato,
designati da Enti, Associazioni, Centri, Fondazioni, individuati
nell'apposito regolamento.
- Alle consulte partecipano il Presidente e gli Assessori delegati
per la materia.
- Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi
politico-amministrativi del settore, che debbono essere esaminati
dai competenti organi della Comunità Montana.
- L'istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto
delle Consulte con la Comunità Montana sono disciplinati
da apposito regolamento.
Art. 55
Adesioni ad Organismi ed Associazioni- La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale
Comuni, Comunità ed Enti Montani.
- Essa può, altresì, aderire ad altri organismi
ed associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini
istituzionali.
Art. 56
Forme di consultazione della popolazione- In quelle materie di esclusiva competenza della Comunità
Montana ed al fine di consentire la migliore impostazione e
realizzazione delle iniziative, l'Ente può avviare
forme diverse di consultazione della popolazione, secondo le
procedure stabilite nel regolamento.
- Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero
pervenire da parte dei cittadini, singoli ed associati, saranno
esaminati dalla Comunità Montana nei modi previsti dal
regolamento.
Art. 57
Procedura per l'ammissione di istanza, petizioni e proposte- I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione
istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi
per la migliore tutela di interessi collettivi locali.
- Le richieste, presentate per iscritto alla Segreteria della
Comunità, saranno esaminate secondo termini e procedure
previsti dall'apposito regolamento.
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