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L'ente

Statuto
Approvato dal Consiglio Generale con deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2006

TITOLO VIII
Finanza e contabilità

Art. 59
Principi generali
  1. L'ordinamento finanziario e contabile della Comunità Montana è stabilito dal Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. La Comunità Montana applica i principi contabili stabiliti dalla sopra citata normativa con apposito regolamento di contabilità, secondo modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche.
  3. L'organizzazione del servizio economico-finanziario sarà disciplinato con il regolamento degli Uffici e dei Servizi e dal regolamento di Contabilità.

Capo I - Bilancio e programmazione
Il Bilancio di Previsione

Art. 60
Principi del bilancio
  1. La Comunità Montana delibera annualmente il bilancio di previsione, redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo.
  2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.
  3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
  4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli Enti Locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione; sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
  5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
  6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.
  7. La Comunità Montana assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 267/2000, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 61
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
  1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, l'organo consiliare dell'Ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. La Comunità Montana può effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
  2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui o, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.<
  3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.
  4. Per le caratteristiche del bilancio, della sua struttura, dell'ammortamento patrimoniale, dei servizi per conto di terzi e del piano esecutivo di gestione, la Comunità Montana si conformerà a quanto previsto dagli artt. 164, 165, 167, 168, 169 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 62
Allegati al Bilancio di Previsione
  1. La Comunità Montana allega al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica, che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, nonché gli allegati previsti dalla normativa vigente e di cui al regolamento di Contabilità.

Art. 63
Variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione
  1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
  2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
  3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
  4. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
  5. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'Ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
  6. Le variazioni al piano esecutivo di gestione, ove adottato, sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Art. 64
Regime dei prelevamenti dal fondo di riserva
  1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 65
La gestione del bilancio
  1. Per la gestione del bilancio, sia per la parte delle entrate, che per quella della spesa, per gli investimenti, per la disciplina delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento e per le garanzie dell'ammortamento dei mutui e dei prestiti, la Comunità Montana si uniformerà a quanto espressamente indicato al Titolo III – Capo I – del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni.

Capo II - Servizio di tesoreria

Art. 66
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
  1. Il Consiglio provvede, con periodicità stabilita dal regolamento di Contabilità, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, l'organo consiliare adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 67
Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio
  1. La Comunità Montana riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio, derivanti dai casi previsti dall'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e precisamente:
    - Sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
    - Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
    - Ripiano delle perdite, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
    - Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
    - Fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'Ente.

Art. 68
Servizio di tesoreria
  1. L'Ente affida il servizio di tesoreria ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.L. 1.9.93, n. 385.
  2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante gara pubblica sulla base di una convenzione deliberata dal Consiglio Generale della Comunità Montana.
  3. Il servizio di tesoreria è disciplinato da apposito Regolamento.

Capo III - Revisione economico-finanziaria

Art. 69
Revisione economico-finanziaria
  1. Il Consiglio nomina, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il Revisore dei Conti.
  2. Il Revisore viene scelto secondo le modalità indicate dalla legge, dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.
  3. Al Revisore spetta il compenso stabilito dalle disposizioni vigenti.
  4. Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle previste dal Regolamento di Contabilità.

Art. 70
Forme di controllo economico interno della gestione
  1. Il regolamento di contabilità detta norme specifiche:
    a) per la rilevazione economica dei costi dei singoli servizi;
    b) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Revisore.

Art. 71
Metodologia del controllo interno di gestione
  1. L'attuazione del controllo interno della gestione deve essere realizzato mediante:
    - la pianificazione, come processo politico-amministrativo di competenza del Consiglio comunitario, che consiste nella definizione degli obiettivi di medio periodo dell'Amministrazione, mediante i quali si traducono in mete concretamente conseguibili i bisogni della collettività locale.
  2. Tale processo presuppone ed implica la determinazione di fini a carattere generale e di lungo periodo con l'individuazione successiva degli obiettivi in coerenza con detti fini.

Art. 72
Demanio e patrimonio della Comunità Montana
  1. La Comunità Montana dispone di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3.12.1971, n. 1102 e della legge 31.1.1994, n. 97.
  2. Apposito regolamento disciplina l'uso del demanio e del patrimonio della Comunità Montana.

Art. 73
Inventario
  1. La Comunità Montana redige un inventario dei beni mobili ed immobili in conformità alle norme vigenti in materia.
  2. L'Ufficio economico e finanziario e/o di economato, avvalendosi della collaborazione degli uffici comunitari, cura la corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
  3. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
  4. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso atti che concernono l'acquisizione dei beni stessi, nonché la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi, sono disciplinati da apposito regolamento.

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