
COSTA d'AMALFI
Patrimonio Mondiale
UNESCO |
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L'ente Statuto
Approvato dal Consiglio Generale
con deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2006
TITOLO VIII
Finanza e contabilità
Art. 59
Principi generali- L'ordinamento finanziario e contabile della Comunità
Montana è stabilito dal Decreto Legislativo 267/2000
e successive modificazioni ed integrazioni.
- La Comunità Montana applica i principi contabili stabiliti
dalla sopra citata normativa con apposito regolamento di contabilità,
secondo modalità organizzative corrispondenti alle proprie
caratteristiche.
- L'organizzazione del servizio economico-finanziario sarà
disciplinato con il regolamento degli Uffici e dei Servizi e
dal regolamento di Contabilità.
Capo I - Bilancio e programmazione
Il Bilancio di Previsione
Art. 60
Principi del bilancio- La Comunità Montana delibera annualmente il bilancio
di previsione, redatto in termini di competenza, per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica,
come definita al comma 6 del presente articolo, non può
presentare un disavanzo.
- Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale
delle spese, salvo le eccezioni di legge.
- L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario,
che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello
stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi
accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio
scaduto.
- Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle
spese di riscossione a carico degli Enti Locali e di altre eventuali
spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte
in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative
entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo
bilancio di previsione; sono vietate le gestioni di entrate
e di spese che non siano iscritte in bilancio.
- Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei
principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti
da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza,
da altri idonei parametri di riferimento.
- Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio
finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza
relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza
relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei
mutui e dei prestiti obbligazionari, non possono essere complessivamente
superiori alle previsioni di competenza dei primi titoli dell'entrata
e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni
previste per legge.
- La Comunità Montana assicura ai cittadini ed agli
organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8 del
D. Lgs. 267/2000, la conoscenza dei contenuti significativi
e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con
le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti.
Art. 61
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria-
Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione,
l'organo consiliare dell'Ente delibera l'esercizio provvisorio,
per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio
già deliberato. La Comunità Montana può
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
- Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è
consentita esclusivamente una gestione provvisoria limitata
all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui
o, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, ed, in generale, limitata
alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.<
- Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario
di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità
di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento
l'ultimo bilancio definitivamente approvato.
- Per le caratteristiche del bilancio, della sua struttura,
dell'ammortamento patrimoniale, dei servizi per conto di terzi
e del piano esecutivo di gestione, la Comunità Montana
si conformerà a quanto previsto dagli artt. 164, 165,
167, 168, 169 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 62
Allegati al Bilancio di Previsione- La Comunità Montana allega al bilancio di previsione
una relazione previsionale e programmatica, che copra un periodo
pari a quello del bilancio pluriennale, nonché gli allegati
previsti dalla normativa vigente e di cui al regolamento di
Contabilità.
Art. 63
Variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di
gestione- Il bilancio di previsione può subire variazioni nel
corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa
alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
- Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo
consiliare.
- Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre
il 30 novembre di ciascun anno.
- Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni, le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena
di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
- Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata
dall'organo consiliare dell'Ente entro il 30 novembre di ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata
e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare
il mantenimento del pareggio di bilancio.
- Le variazioni al piano esecutivo di gestione, ove adottato,
sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate
entro il 15 dicembre di ciascun anno.
Art. 64
Regime dei prelevamenti dal fondo di riserva- I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo
esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di
ciascun anno.
Art. 65
La gestione del bilancio- Per la gestione del bilancio, sia per la parte delle entrate,
che per quella della spesa, per gli investimenti, per la disciplina
delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento
e per le garanzie dell'ammortamento dei mutui e dei prestiti,
la Comunità Montana si uniformerà a quanto espressamente
indicato al Titolo III – Capo I – del D. Lgs. 267/00
e successive modificazioni.
Capo II - Servizio di tesoreria
Art. 66
Salvaguardia degli equilibri di bilancio- Il Consiglio provvede, con periodicità stabilita dal
regolamento di Contabilità, e comunque almeno una volta
entro il 30 settembre di ciascun anno, ad effettuare la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede adotta
contestualmente con delibera i provvedimenti necessari per il
ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 del
D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, per il ripiano
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione,
per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione
dei residui, l'organo consiliare adotta le misure necessarie
a ripristinare il pareggio.
Art. 67
Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio- La Comunità Montana riconosce la legittimità
dei debiti fuori bilancio, derivanti dai casi previsti dall'art.
194 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e precisamente:
- Sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente
esecutive;
- Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali
e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da
Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia
stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio ed il
disavanzo derivi da fatti di gestione;
- Ripiano delle perdite, nei limiti e nelle forme previste
dal codice civile o da norme speciali, di società
di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici
locali;
- Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per
opere di pubblica utilità;
- Fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in
alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari
o dipendenti dell'Ente.
Art. 68
Servizio di tesoreria- L'Ente affida il servizio di tesoreria ad una banca autorizzata
a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.L. 1.9.93,
n. 385.
- L'affidamento del servizio viene effettuato mediante gara
pubblica sulla base di una convenzione deliberata dal Consiglio
Generale della Comunità Montana.
- Il servizio di tesoreria è disciplinato da apposito
Regolamento.
Capo III - Revisione economico-finanziaria
Art. 69
Revisione economico-finanziaria- Il Consiglio nomina, a maggioranza assoluta dei membri assegnati,
il Revisore dei Conti.
- Il Revisore viene scelto secondo le modalità indicate
dalla legge, dura in carica tre anni, non è revocabile,
salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per
una sola volta.
- Al Revisore spetta il compenso stabilito dalle disposizioni
vigenti.
- Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 239 del D.
Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle
previste dal Regolamento di Contabilità.
Art. 70
Forme di controllo economico interno della gestione-
Il regolamento di contabilità detta norme specifiche:
a) per la rilevazione economica dei costi dei singoli servizi;
b) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del
Revisore.
Art. 71
Metodologia del controllo interno di gestione- L'attuazione del controllo interno della gestione deve essere
realizzato mediante:
- la pianificazione, come processo politico-amministrativo
di competenza del Consiglio comunitario, che consiste nella
definizione degli obiettivi di medio periodo dell'Amministrazione,
mediante i quali si traducono in mete concretamente conseguibili
i bisogni della collettività locale.
- Tale processo presuppone ed implica la determinazione di
fini a carattere generale e di lungo periodo con l'individuazione
successiva degli obiettivi in coerenza con detti fini.
Art. 72
Demanio e patrimonio della Comunità Montana- La Comunità Montana dispone di un proprio demanio
e patrimonio ai sensi della legge 3.12.1971, n. 1102 e della
legge 31.1.1994, n. 97.
- Apposito regolamento disciplina l'uso del demanio e
del patrimonio della Comunità Montana.
Art. 73
Inventario- La Comunità Montana redige un inventario dei beni
mobili ed immobili in conformità alle norme vigenti in
materia.
- L'Ufficio economico e finanziario e/o di economato,
avvalendosi della collaborazione degli uffici comunitari, cura
la corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte
e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte
e scritture relative al patrimonio.
- Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia
al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
- L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso
atti che concernono l'acquisizione dei beni stessi, nonché
la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché
le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario
dei beni medesimi, sono disciplinati da apposito regolamento.
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